lavori di pubblica utilità
Il lavoro di pubblica utilità (LPU) è un'attività, non retribuita, svolta presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato a favore della collettività, al fine di evitare l'applicazione di una sanzione o di ottenere benefici in sede penale.
Il giudice può applicare, su richiesta dell’imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
Analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S. L’ALBA s.c.s. è convenzionata con il Tribunale di Vicenza, per accogliere i lavoratori che sono incorsi in tale fattispecie di reato.
L’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce infatti che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
L’elenco degli Enti Convenzionati è disponibile sul sito del Tribunale di Vicenza.
